Quando possiamo assegnare dei buoni sconto nelle manifestazioni a premi, senza necessità della formalizzazione presso il Ministero?
Nell’ambito delle manifestazioni a premi i buoni, soprattutto se legati alla possibilità di acquistare prodotti dell’azienda che promuove il contest, sono una buona opzione per stimolare la partecipazione del target di riferimento e offrire un vantaggio che riporti l’attenzione del consumatore sui beni e servizi erogati dalla società che ha indetto il concorso.
I buoni inoltre garantiscono la possibilità di non avere spese di spedizione per il Promotore e di poter avere una consegna degli omaggi con tempistiche pressoché immediate di recapito del premio o comunque decisamente strette, essendo il tutto gestibile a mezzo e-mail. In questo modo verrà mantenuta viva l’attenzione del vincitore sul concorso appena concluso. In merito invece alla natura del premio la soddisfazione del consumatore consisterà nell’avere un’ampia libertà di scelta in relazione ai prodotti da acquistare, senza essere vincolato a prodotti scelti da terzi.
Manifestazioni a premi e buoni: le limitazioni
Per quanto riguarda le manifestazioni a premi va però tenuto in considerazione che sussistono delle limitazioni legate all’utilizzo dei buoni come premi, che vanno di volta in volta valutate e approfondite; proprio alla luce della natura premiale non devono chiaramente essere messi in palio vantaggi illusori o ingannevoli.
Le eccezioni per poter assegnare buoni liberamente
Sussistono anche delle eccezioni alla normativa che consentono di assegnare buoni liberamente, rendendo questo strumento ancora più appetibile.
Per le operazioni a premi va infatti considerato in primis che, in linea generale, rientrano nelle ipotesi di esclusione le operazioni nelle quali gli omaggi consistono in beni o servizi (o buoni sugli stessi) dello stesso genere di quelli acquistati.
Va inoltre valutato che – in base alla lettera c bis), comma 1, dell’art. 6 del DPR 430/01, introdotta dall’art. 22 bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 116, cosiddetto “decreto competitività”- sono state aperte ulteriori possibilità di assegnare buoni liberamente senza dover attivare la pratica ministeriale.
Con la lettera c bis) si apre infatti una nuova ipotesi di esclusione, che risulta applicabile nel momento in cui il consumatore può utilizzare i buoni ricevuti in omaggio su una spesa successiva da effettuarsi nel medesimo punto vendita o in punti vendita diversi purché appartenenti alla medesima ditta o insegna. Va però evidenziato che, mentre la “spesa iniziale” che offre il diritto alla ricezione del “buono premio” può essere vincolata a prodotti specifici, al contrario per la spesa tramite la quale possono essere fruiti i buoni deve necessariamente essere garantita “ampia facoltà di scelta”.
La chiarificazione del Ministero rispetto alle condizioni per usufruire del buono assegnato
La FAQ n.62 pubblicata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico in relazione alle manifestazioni a premi chiarisce che “la nuova disposizione normativa (lettera c-bis)) non può che essere letta nel senso che essa si applichi quando il buono ricevuto in premio possa essere utilizzato (nel medesimo punto vendita o in punti vendita diversi purché appartenenti alla medesima ditta o insegna) per qualsiasi prodotto venduto mentre quando il buono, da spendere esclusivamente nell’ambito di quei punti vendita, è limitato a specifici prodotti la condizione renderà la manifestazione ascrivibile tra le operazioni a premio sottoposte agli adempimenti amministrativi (e fiscali) per la parte di prodotti di genere diverso da quello/i acquistato/i (promozionato/i), pur ascrivibili alla stessa categoria”.
Viene altresì chiarito in merito alla questione inerente alla definizione di “medesimo punto vendita” che l’esclusione può essere applicata “anche quando vi sia un preventivo accordo tra più punti vendita che riconosca al consumatore il diritto di recarsi presso uno qualsiasi dei punti vendita aderenti all’accordo e di ricevere un buono, a seguito di acquisto di uno o più prodotti promozionati, utilizzabile anche presso altro punto vendita purché aderente all’accordo, senza limitazioni di spesa”.
La presente apertura non è però applicabile ai concorsi a premio, in quanto la norma si riferisce alle sole operazioni a premi che quindi prevedono un omaggio certo a fronte di una determinata spesa.
I buoni, inoltre, che ricordiamo possono essere consegnati come premi in differenti forme come buoni sconto, buoni acquisto, codici o coupon elettronici, possono essere assegnati liberamente come omaggi non soggetti alla normativa se non vincolati a nessuna forma di acquisto iniziale, di abilità o alea. Pertanto se ad esempio a tutti coloro che scaricano gratuitamente la mia App gratuita invio un buono acquisto da 5 euro, la presente meccanica è libera e non necessità di nessuna formalizzazione al Ministero dello Sviluppo Economico.
Come sempre le implicazioni sono molteplici quindi il nostro consiglio è sempre quello di coinvolgere chi tratta la materia per essere certi che l’iniziativa che intendete attivare sia gestibile o meno liberamente.