Consigli pratici per organizzare contest in Italia se l’azienda ha sede all’estero
Molto spesso ci viene chiesto se un’azienda straniera può organizzare concorsi a premi in Italia, e soprattutto in che modo. La risposta a questa domanda arriva direttamente dal d.P.R. 430/2001, il quale regola completamente tutto quello che concerne il mondo dei concorsi a premio, online ed offline, sul territorio nazionale.
Riportando esattamente l’Articolo 5, punto 2:
I concorsi e le operazioni a premio sono effettuati anche da imprese non residenti nel territorio nazionale, per il tramite di un rappresentante residente nel territorio dello Stato, nominato con le modalità e gli effetti di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
A conti fatti, quindi, anche un’impresa straniera che non ha sede in Italia può lanciare un concorso sul territorio ma, com’è normale che sia, è necessario valutare diversi fattori e le singole casistiche per comprendere in che direzione esattamente muoversi.
Le FAQ ministeriali
All’interno delle ultime FAQ ministeriali pubblicate sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico, MiSE, ve n’è una specifica, precisamente la numero 5, che va a chiarificare lo svolgimento di contest online da parte di imprese straniere su suolo italiano. Ve la riportiamo per conoscenza:
Anche le imprese estere possono svolgere manifestazioni a premio in Italia ma, in ossequio al principio della territorialità sancito dall’art. 1, comma 6, del d.P.R. n. 430/2001 e, per consentire agli organi amministrativi del Repubblica italiana di espletare attività di controllo istituzionale sul corretto andamento delle iniziative premiali, occorre distinguere:
- Le imprese aventi sede legale in uno degli Stati appartenenti all’Unione Europea applicano la normativa propria di quello Stato mentre l’Italia vigilerà ai soli fini della tutela degli interessi dei consumatori. Ciò in ossequio alla disciplina in materia di commercio elettronico di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 e ss.mm.ii.. che tuttavia può applicarsi sempre che la manifestazione a premio non preveda, quale condizione di partecipazione, l’acquisto presso punti vendita situati in territorio italiano;
- Le imprese aventi sede legale in uno Stato non appartenente all’Unione Europea devono invece nominare il rappresentante fiscale in Italia o avvalersi dell’istituto dell’identificazione diretta, di cui al decreto legislativo n. 191/2002, sempre che, in tal ultimo caso, abbia stipulato accordo di cooperazione amministrativa, al fine di adempiere secondo la normativa italiana in materia di manifestazioni a premio.
L’osservanza di tali indicazioni consente la partecipazione anche dal resto del mondo.
Cosa significa in pratica
Nella pratica, se un’impresa ha sede all’interno della Comunità Europea può lanciare contest online in Italia seguendo la normativa dello Stato di riferimento. Per esempio, se un’azienda spagnola decidesse di lanciare un concorso a premio nel nostro Paese, dovrebbe rispettare quanto indicato all’interno della Ley 13/2011 de Regulación de Juego, ovvero la regolamentazione vigente sul territorio. Un riassunto, seppur non esaustivo, della normativa spagnola potrebbe essere questo:
- Il promotore del concorso a premi deve possedere una partita IVA spagnola o, in alternativa, essere rappresentato da una terza parte che ne è in possesso;
- La partecipazione al concorso deve essere libera e aperta a tutti e non può avvenire dietro esborso del partecipante;
- I partecipanti devono essere maggiorenni;
- I Termini e Condizioni del concorso sono obbligatori;
- Non occorre notificare le autorità per indire il concorso;
- In caso di non rispetto delle norme in vigore è prevista una sanzione fino a €601.012,10.
Purché non vi sia alcun obbligo di acquisto come condizione di partecipazione per l’utente, l’azienda con sede in Spagna può lanciare un concorso a premio su territorio italiano, anche senza delegare alcun soggetto in qualità di Rappresentante Fiscale.
Diverso il discorso per un’azienda statunitense, la quale è obbligata a delegare un Rappresentante Fiscale per lanciare un concorso a premio in Italia, come indicato dalla FAQ ministeriale nr. 5.
Il vincolo della territorialità
All’interno del d.P.R. 430/2001 e delle relative FAQ ministeriali e altresì specificato un ulteriore vincolo: quello della territorialità.
Tale principio impone che, nel caso in cui un’azienda con sede straniera promuova manifestazioni a premio in Italia, attraverso l’utilizzo di siti internet, social network o qualsiasi altra tipologia di applicazione con server ubicato all’estero, venga attivato un sistema di mirroring che possa replicare, in tempo reale, le informazioni ricevute dai partecipanti su un secondo server posizionato in Italia.
Il soggetto promotore, infine, è sempre obbligato a fornire agli enti di vigilanza in Italia il database relativo alla manifestazione a premio.
Vuoi conoscere tutta la normativa italiana? Leggi Normativa sui Concorsi a premi: facciamo chiarezza (Last Update Maggio 2019)