Tutto quello che devi sapere sulla normativa fiscale dedicata ai concorsi a premi
Quando si organizzano dei concorsi a premi, che siano online o di tipo tradizionale, vi sono degli adempimenti da rispettare, non solo di tipo legale ma anche fiscale. Abbiamo già parlato in maniera approfondita di concorsi a premi e normativa, ma facciamo un piccolo ripasso dedicato agli adempimenti legali da rispettare:
- Redazione di un regolamento e identificazione dei premi da mettere in palio;
- Versamento di una cauzione a garanzia;
- Comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico;
- Redazione di un Verbale di assegnazione premi (ausilio di un notaio).
Concorsi a premi: definizione, premi, promotori e beneficiari
Partiamo dalla definizione di manifestazioni a premio:
Promesse di premi al pubblico dirette a favorire, nel territorio dello Stato, la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne o marchi o la vendita di determinati prodotti o la prestazione di servizi, aventi, comunque, fini anche in parte commerciali. (Art. 1 Regolamento)
La caratteristica fondamentale che sta alla base di qualsiasi concorso a premio è la gratuità della partecipazione. Non è possibile richiedere un corrispettivo in denaro per accedere ad un contest online (o di tipo tradizionale).
Le manifestazioni a premio si suddividono in:
- Concorsi a premi – Il premio viene attribuito solo ad alcuni partecipanti, indipendentemente dall’obbligo di acquistare o vendere un prodotto. L’attribuzione dipende dalla fortuna e dalla sorte o dall’abilità e dalle capacità personali del concorrente.
- Operazioni a premi – Vi è un obbligo di acquisto del prodotto/servizio oggetto della promozione. Il premio promesso viene consegnato a tutti i partecipanti che possiedono determinati requisiti o che si trovano in una prestabilita situazione (es. totalizzano un punteggio predeterminato nella raccolta dei punti).
Non sono considerate manifestazioni a premio tutti i concorsi di tipo scientifico, artistico o letterario, le manifestazioni sportive, quiz televisivi, gli sconti e gli omaggi di modico valore e, infine, le donazioni ad enti o fondazioni.
I premi in palio
Quando si organizzano dei concorsi a premi, bisogna fare attenzione ai premi che si mettono in palio. Secondo la normativa sui concorsi a premi, è possibile mettere in palio premi che corrispondono a beni, servizi, coupon, biglietti di teatro oppure della lotteria (documenti di legittimazione art. 2002 C.C.), oppure beni immobili. Non è possibile offrire denaro, titoli azionari o di prestiti pubblici e privati, quote di capitale societario, fondi comuni di investimento e polizze assicurative sulla vita.
I promotori ed i beneficiari
Possono essere promotori di un concorso a premi tutti quei soggetti imprenditoriali titolari dell’attività promozionata oppure consorzi e società cooperative. Dei promotori possono far parte anche imprese non residenti su suolo italiano, solo se uno dei rappresentanti dell’azienda stessa è residente in Italia. Gli adempimenti relativi alle manifestazioni a premi possono essere delegati ad agenzie ed operatori professionali, i promotori possono anche non occuparsene direttamente.
Possono partecipare a concorsi a premio tutti i consumatori finali, rivenditori, intermediari, concessionari, lavoratori dipendenti e collaboratori.
Concorsi a premi: normativa fiscale
Quando si organizza un concorso a premi, oltre ai classici step di comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, redazione di un Regolamento, e così via, bisogna pensare al versamento della cauzione (concorsi a premi online normativa). Questa cauzione deve essere pari al valore complessivo dei premi promessi, determinato ai fini IVA o di imposta sostitutiva.
Altro adempimento da rispettare è quello dedicato ai premi non assegnati: qualora i vincitori non ritirassero i premi a loro spettanti, essi dovranno essere devoluti ad una o più ONLUS decise in fase di organizzazione del concorso.
La disciplina IVA
Come indicato dall’Art. 19 c. 2 del DPR 633/72:
In nessun caso è detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni e servizi utilizzati per l’effettuazione di manifestazioni a premio.
Nel caso in cui i premi non siano imponibili ai fini di IVA è semplicemente previsto il versamento di un’imposta sostitutiva, che si calcola in percentuale sul prezzo di acquisto dei premi, ad esclusione di biglietti di lotterie e lotto (art. 19 c. 8 Legge 449/1997).
Quando si organizza un concorso a premi è sempre un plus (a livello di riconoscibilità del marchio) quello di offrire beni/servizi di produzione dell’azienda promotrice. In questo caso, poiché il premio rientra nell’attività proposta, bisogna effettuare una rettifica della detrazione per procedere con l’assegnazione del premio. Questa rettifica viene effettuata in base al valore evinto dalle fatture originarie, oppure sulla base del valore normale del prodotto/servizio.
Un discorso a parte viene effettuato per i beni o servizi indetraibili ai fini IVA, in questo caso l’indetraibilità viene applicata al 100% per il solo valore dei premi. Spese accessorie dedicate alla promozione del concorso, compensi ad agenzie e professionisti, non sono inclusi nel principio di indetraibilità.
Imposta sostitutiva
L’imposta sostitutiva in materia di concorsi a premi si applica a tutte quelle aziende che acquistano beni/servizi, destinati a premi, che hanno le seguenti caratteristiche:
- Fuori campo IVA secondo il principio di territorialità;
- Non imponibili art. 8, 8-bis e 9 dpr 633/72;
- Esenti art. 10 (ad esempio polizze assicurative);
- Buoni sconto, coupon, buoni benzina, e così via.
Con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 261/E del 22/10/2009 è stato chiarito il termine in cui deve essere versata con F24 l’imposta sostitutiva, ovvero deve essere determinato in analogia con le regole IVA.
Il versamento dell’imposta sostitutiva, quindi, dovrà essere eseguito entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del corrispettivo del bene/prestazione di servizio o, se antecedente, alla data di emissione della fattura relativa all’acquisto del premio.
Versamento IRPEF
Un ultimo adempimento richiesto all’azienda promotrice del concorso a premi è quello di effettuare il versamento IRPEF, pari al 25% del valore più alto tra il prezzo al pubblico indicato sul Regolamento ed il reale costo del prodotto/servizio messo in palio.
L’art. 19, c1 della L.449/1997 si occupa nello specifico di spiegare quale principio generale è applicabile sia ai concorsi che alle operazioni a premio, l’indetraibilità dell’imposta sul valore aggiunto relativa agli acquisti ed alle importazioni dei beni e servizi impiegati come premi. L’indetraibilità va riferita esclusivamente ai beni messi in palio e non anche agli altri beni o specifici servizi attinenti lo svolgimento della manifestazione come le spese di pubblicità, le consulenze, compensi di agenzia, come già indicato per l’IVA. Si precisa che, qualora la società promotrice mettesse in palio beni propri, la stessa dovrà autofatturarsi i beni in palio al fine di adempiere a tutti gli obblighi sopra citati.
Conclusioni
La normativa fiscale in terma di concorsi a premi è molto specifica e deve essere rispettata per il corretto svolgimento del contest promosso.
Un ultimo adempimento, non specificato nell’introduzione è che, quando si organizzano concorsi a premi sui social network, essi dovranno essere ospitati su una piattaforma esterna. Non è possibile richiedere azioni effettuate direttamente sui social per accedere ad un concorso: il tutto dovrà avvenire su una piattaforma che registrerà i dati su server italiani, oppure tramite un sistema di mirroring, su server stranieri che trasmettano in tempo reale con server posizionati su suolo italiano. Per approfondire questo aspetto tecnico, vi rimandiamo al nostro precedente articolo “Concorsi a premi Facebook: normativa“.