Parliamo di esclusioni ministeriali dei concorsi a premio: tutte le casistiche indicate nel d.P.R. 430/2001
I concorsi a premio sono un importante strumento di marketing e promozione, molto utilizzati in Italia e all’estero per migliorare la brand awareness, acquisire lead qualificati, per creare hype su eventi e / o prodotti e perfino per incrementare le vendite su specifiche campagne.
Qualsiasi contest indetto sul territorio nazionale da Aziende ed Organizzazioni deve sempre sottostare alla normativa italiana, nello specifico al d.P.R. 430/2001, alle FAQ ministeriali più recenti (le quali vanno sempre a chiarire e / o ad abrogare punti del d.P.R. oramai obsoleti), al GDPR per quanto riguarda il trattamento dei dati personali degli utenti partecipanti e, infine, al Codice Civile.
Lo stesso d.P.R. 430/2001, il quale regola in toto il comportamento da osservare per l’organizzazione ed il lancio di contest, prevede delle esclusioni ministeriali dei concorsi a premio: specifiche casistiche per le quali non è necessario intraprendere gli step burocratici generalmente necessari. Vediamo nel dettaglio quali sono.
Facciamo un passo indietro: cosa sono i concorsi a premio
Prima di parlare delle esclusioni ministeriali dei concorsi a premio, vediamo la definizione data dal d.P.R. 430/2001 di questi ultimi:
Sono considerati concorsi a premio le manifestazioni pubblicitarie in cui l’attribuzione dei premi offerti, ad uno o più partecipanti ovvero a terzi, anche senza alcuna condizione di acquisto o vendita di prodotti o servizi, dipende:
a) dalla sorte, sia che l’estrazione dei vincitori sia organizzata appositamente, sia che si faccia riferimento ad altra estrazione o ad altra designazione che dipende comunque dalla sorte;
b) da qualsiasi congegno, macchina od altro, le cui caratteristiche consentano di affidare unicamente all’alea la designazione del vincitore o dei vincitori dei premi promessi;
c) dall’abilità o dalla capacità dei concorrenti chiamati ad esprimere giudizi o pronostici relativi a determinate manifestazioni sportive, letterarie, culturali in genere o a rispondere a quesiti o ad eseguire lavori la cui valutazione è riservata a terze persone o a speciali commissioni;
d) dall’abilità o dalla capacità dei concorrenti di adempiere per primi alle condizioni stabilite dal regolamento, purché le modalità dell’assegnazione dei premi siano oggettivamente riscontrabili e i concorrenti che non risultino vincitori possano partecipare all’assegnazione di ulteriori premi.
Diversi quindi dalle operazioni a premio, dove vi è sempre il vincolo di acquisto di un dato prodotto e / o servizio ai fini di partecipazione.
Le esclusioni ministeriali dei concorsi a premio
Concentrandoci ora, nel dettaglio, sulle esclusioni ministeriali dei concorsi a premio, facciamo sempre riferimento a quanto indicato all’interno dello stesso d.P.R. 430/2001. 1. Non si considerano concorsi e operazioni a premio:
a) i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali il conferimento del premio all’autore dell’opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d’opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d’incoraggiamento nell’interesse della collettività;
b) le manifestazioni nelle quali è prevista l’assegnazione di premi da parte di emittenti radiotelevisive a spettatori presenti esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse, sempreché l’iniziativa non sia svolta per promozionare prodotti o servizi di altre imprese. Per le emittenti radiofoniche si considerano presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza;
c) le operazioni a premio con offerta di premi o regali costituiti da sconti sul prezzo dei prodotti e dei servizi dello stesso genere di quelli acquistati o da sconti su un prodotto o servizio di genere diverso rispetto a quello acquistato, a condizione che gli sconti non siano offerti al fine di promozionare quest’ultimo, o da quantità aggiuntive di prodotti dello stesso genere;
d) le manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore, sempreché la corresponsione di essi non dipenda in alcun modo dalla natura o dall’entità delle vendite alle quali le offerte stesse sono collegate;
e) le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti od istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche.
Il minimo valore
Le FAQ ministeriali nr. 7, antecedenti a quelle rese disponibili oggi dal MiSE, avevano apportato una modifica sul cosiddetto “modico valore”. Per diversi mesi, quindi, venivano considerate manifestazioni a premio escluse tutte quelle che avevano un valore economico dei premi inferiore a 25,82 euro cad., comprensivo di oneri fiscali. Un’ottima soluzione che aveva incrementato i contest lanciati sui social network appellandosi a tale esclusione.
Le nuove FAQ ministeriali hanno invece stabilito che:
l’esclusione dall’applicazione della ritenuta è riferita ai soli casi di “operazioni a premio” ove il valore complessivo dei premi attributi nel periodo d’imposta dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di 25,82 euro,
mentre per i concorsi a premio:
si rimanda nuovamente all’interpretazione fornita con circolare 28 marzo 2002, n. 1/AMTC, a firma del Ministro, che aveva rinviato all’esemplificazione contenuta nell’art. 107 del Regolamento sui servizi del lotto approvato con regio decreto legge 25 luglio 1940, n. 1077 nella parte in cui detto valore era assimilato a quello del lapis, della bandierina, del calendario e di oggetti ad essi similari.
Gli adempimenti per chi lancia un contest in esclusione ministeriale
Ricordiamo che i concorsi a premio possono essere lanciati solo da aziende ed organizzazioni regolarmente presenti nel Registro delle Imprese. I privati, seppur in possesso di Partita IVA, non possono indire contest.
Quindi, blogger ed influencer che lanciano contest sui social network al fine di migliorare la propria awareness, per agire in completa legalità dovrebbero necessariamente rientrare nelle esclusioni ministeriali dei concorsi a premio. Cosa non sempre possibile.
Molto spesso, forse troppo spesso, si nota un appello all’esclusione per produzione di materiale artistico per giustificare un foto-contest, a quella del modico valore pur mettendo in palio ben più di un calendario. In tutti questi casi, il soggetto promotore (se così possiamo chiamarlo) sta agendo ben lontano dalla legalità.
Specificato questo, ipotizziamo che un’azienda desideri lanciare un piccolo contest che davvero rientra nelle esclusioni ministeriali dei concorsi a premio. In questo caso, non vi sono adempimenti richiesti per legge, quindi l’azienda può agire come meglio reputa giusto.
Il nostro consiglio, onde evitare qualsiasi problematica con i partecipanti, è sempre quello di redigere un regolamento al fine di tutelarsi.
La nostra piattaforma, infatti, ti permetterà di fare lead acquisition, ovvero di registrare tutti i dati dei partecipanti per poi convertirli a clienti con specifiche azioni di remarketing. Un modo certo migliore per avere il pieno controllo sugli utenti partecipanti e per raggiungere specifici obiettivi di marketing.