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Una guida a tutte le FAQ concorsi a premi, ovvero le domande più frequenti che ci sono state rivolte in questi ultimi anni

Hai qualche dubbio relativo all’organizzazione del tuo primo concorso a premi? Ecco le domande più frequenti (FAQ) che ci hanno fatto negli ultimi anni e che ti potranno aiutare a comprendere come organizzare, lanciare e promuovere il tuo primo contest online.

Concorsi a premi in generale

Alcune FAQ dedicate ai concorsi a premi in linea generale. Suggerimenti sull’organizzazione di fotocontest, videocontest, instant win e molto altro.

Posso lanciare un concorso instant win con giuria?

Non è possibile lanciare instant win chiedendo la supervisione di una giuria in quanto questa tipologia di concorsi prevede che la vincita del partecipante sia immediatamente riscontrabile ed è data dalla sola casualità. Gli instant win, infatti, non richiedono nessun tipo di abilità al partecipante e tutto dipende dalla sola fortuna. Rientrano in questa tipologia, tutti quei contest che richiedono l’inserimento di un codice in un form, l’invio di un SMS o una chiamata. Non esistono codici già definiti come vincenti o perdenti: è il software utilizzato a deciderlo sul momento. Esso viene programmato per attribuire un numero predefinito di premi durante l’intera durata del concorso e la distribuzione degli stessi è completamente casuale.

Se lancio un fotocontest rientro nelle esclusioni relative alle opere artistiche?

In linea generale no, ma dipende. Un fotocontest è a tutti gli effetti un concorso a premio e in quanto tale deve rispettare le disposizioni fornite all’interno del d.P.R. 430/2001 e delle FAQ ministeriali emanate successivamente. Il d.P.R. stabilisce alcune esclusioni per le quali un contest può essere svolto senza autorizzazioni, in caso di premio per opere artistiche:

  • Concorsi indetti per la sola produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche o per la presentazione di progetti o studi commerciali/industriali, nei quali il conferimento del premio ha carattere di corrispettivo di prestazione d’opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d’incoraggiamento nell’interesse della collettività.

Di conseguenza un fotocontest ricade per il 99.9% delle volte all’interno della normativa, in quanto le foto prodotte dai partecipanti ad un foto contest hanno delle necessità che le escludono di fatto dall’essere foto artistiche (foto con prodotti, foto che devono far risaltare un momento più che un una composizione etc). Ed è quindi necessario attivare e seguire la procedura ministeriale descritta all’interno del d.P.R. 430/2001.

Posso far pagare la partecipazione?

La partecipazione ad una manifestazione a premio (sia essa un concorso o un’operazione) deve essere gratuita e non può essere imposto alcun contributo all’utente, anche se irrisorio. Dal d.P.R. 430/2001, art. 1, comma 5:

La partecipazione ai concorsi e alle operazioni a premio è gratuita, salvo le ordinarie spese di spedizione o telefoniche necessarie ai fini della partecipazione stessa. E’ vietata la diretta maggiorazione del prezzo del prodotto o servizio promozionato.

In buona sostanza è lecito chiedere al partecipante di sostenere il costo dell’SMS, della connessione internet per collegarsi alla pagina del concorso o quello del francobollo da apporre alla cartolina di partecipazione, ma non si può in alcun modo caricare tali costi per ottenere un guadagno.

Normativa sui concorsi a premi

Alcuni chiarimenti dedicati alla normativa sui concorsi a premi online (e offline).

Se i prodotti messi in palio sono dell’azienda, devo comunque attivare la procedura burocratica?

La procedura burocratica va sempre rispettata, a meno che il concorso indetto non rientri in qualche modo nelle esclusioni normative previste dal d.P.R. 430/2001. Quindi, anche nel caso in cui i premi messi in palio siano commercializzati o prodotti dalla stessa azienda, è necessario attivare il seguente procedimento:

  • Redazione di un regolamento e identificazione dei premi;
  • Versamento della cauzione relativa ai premi messi in palio;
  • Comunicazione al MiSE tramite modulo PREMA CO/1, allegando il regolamento e la quietanza di versamento della cauzione;
  • Assegnazione dei premi e redazione dei verbali compreso quello di chiusura concorso in presenza di un notaio o di un funzionario camerale.

Attenzione! Il valore dei prodotti ai fini della normativa, anche se sono dell’azienda stessa promotrice del concorso, è il valore commerciale, non quello di produzione. Quindi se vendo t-shirt, che hanno valore di produzione di 2 euro ma sono vendute a 15 euro, è il secondo il valore che conta per la normativa.

Sono un’influencer. Posso lanciare un concorso a premi mettendo in palio i prodotti di un’azienda di cui sono sponsor?

Il MiSE, ovvero l’ente che si occupa di regolamentare i contest, dichiara quanto segue:

Il concorso a premio può essere svolto solo da imprese produttrici o commerciali fornitrici o distributrici dei beni o dei servizi al fine di promozionare i propri beni o servizi.
Le imprese possono anche essere straniere, senza sede stabile in Italia ma, in tal caso, devono avvalersi di un rappresentante fiscale, residente nel territorio dello Stato, nominato con le modalità e gli effetti di cui all’art. 17 del DPR 26/10/1972, n. 633 e successive modificazioni.
Il concorso può svolgersi anche in associazione tra più imprese ove ciascuna promozioni con la medesima iniziativa i propri beni o servizi.

Questo significa che solo i soggetti regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese possono lanciare un concorso a premi in Italia. Gli influencer o blogger, in quanto persone fisiche (anche se in possesso di Partita IVA) non possono organizzare contest.

Focus sui premi

Tutte le domande e risposte più frequenti relative ai premi che si possono mettere in palio quando si lancia un concorso:

Se lancio un concorso a premio, posso mettere in palio soldi contanti, buoni sconto o buoni omaggio?

Secondo quanto stabilito dal d.P.R. 430/2001, in Italia, i concorsi a premio che mettono in palio soldi contanti sono vietati. Questo significa che non è possibile mettere in palio premi in denaro e l’alternativa, fino a qualche tempo fa, era quella di offrire gettoni d’oro come premio equiparabile ai contanti. Il Ministero delle Finanze ha poi vietato anche questa pratica, la quale non era conveniente per i vincitori che erano messi nella condizione di pagare una tassazione pari al 22%, oltre che un ulteriore 5% applicato tra la vincita e il momento della consegna.

Discorso diverso per chi indice un contest artistico o letterario, i quali essendo parte delle esclusioni normative, possono prevedere anche una premiazione in denaro in quanto considerata pagamento per la prestazione artistica.

Per quanto riguarda i buoni sconto o omaggio, invece, vengono effettuate delle distinzioni tra operazioni a premio e concorsi a premio. Per le prime va considerato che vi è ipotesi di esclusione per le operazioni nelle quali gli omaggi consistono in beni o servizi (o buoni sugli stessi) dello stesso genere di quelli acquistati. Inoltre, con le FAQ ministeriali di luglio 2018 (lettera c bis) viene specificato che il consumatore ha diritto di utilizzare i buoni ricevuti in omaggio su una spesa successiva da effettuarsi nel medesimo punto vendita (o punti vendita diversi purché appartenenti alla medesima ditta o insegna).

La presente apertura non è però applicabile ai concorsi a premio, in quanto la norma si riferisce alle sole operazioni a premi che quindi prevedono un omaggio certo a fronte di una determinata spesa.
 

Quali sono i premi che aiutano un contest online ad avere più successo?

Non c’è uno standard di premi che possono aiutare un concorso ad avere più successo rispetto ad altri. La risposta è, come sempre, dipende. Certo è che i premi in palio devono avere un alto valore percepito dall’utente, che sia economico o emozionale. Inoltre, quando si organizza un contest, è necessario che i premi siano in linea con i valori e la mission di un brand, in quanto lo stesso dovrà essere posizionato nel suo mercato di riferimento.

Ad esempio, se un sito di comparazione prezzi hotel decidesse di organizzare un contest online per migliorare la propria brand awareness o per fare lead generation, non avrebbe senso mettere in palio uno smartphone di ultima generazione, in quanto ci si allontanerebbe dal focus del marchio. Il premio sarebbe comunque di alto valore economico (e percepito), ma non aiuterebbe a coinvolgere un pubblico in target. Al contrario, se lo stesso brand mettesse in palio un viaggio o un weekend in una determinata struttura, attirerebbe una potenziale fan base targetizzata, aumentando notevolmente le possibilità di successo.
 

Se offro i miei prodotti come premio, posso non pagare le tasse?

Quando si lancia un concorso a premio è necessario rispettare tutti gli adempimenti fiscali richiesti dalla normativa, anche nel caso in cui il soggetto promotore metta in palio premi prodotti direttamente dalla sua azienda. Nello specifico, secondo l’art. 19 c. 2 del d.P.R. 633/72, in nessun caso è detraibile l’imposta relativa ad acquisto o importazione di beni e servizi utilizzati per l’effettuazione di manifestazioni a premio. Qualora i premi non fossero imponibili ai fini IVA si calcola il versamento di un’imposta sostitutiva, ovvero una percentuale dovuta sul prezzo di acquisto.

Se i premi rientrano nell’attività proposta, quindi beni o servizi offerti dalla stessa azienda, sarà necessario effettuare una rettifica della detrazione per procedere con l’assegnazione del premio. Inoltre, sempre nel caso in cui il soggetto promotore mettesse in palio prodotti propri, sarà necessario autofatturare il valore dei beni in palio per poter rispettare gli adempimenti fiscali richiesti.

Inoltre, quando si organizza un concorso a premio è necessario il versamento IRPEF, pari al 25% del valore più altro tra il prezzo al pubblico del prodotto indicato sul Regolamento ed il suo reale costo.

Vi ricordiamo inoltre, che dal luglio di quest’anno il modico valore del premio in palio, affinché il concorso non rientri nella normativa, è stato riportato al valore indicato dal Decreto Regio Legge 25 luglio 1940, n. 1077, all’interno del quale il minimo valore viene assimilato a quello di un lapis, bandierine e similari (indicativamente si tratta di 1 euro compresi gli oneri fiscali) Altra questione spesso dibattuta è come si calcola questo valore. È bene specificare che si tratta del valore commerciale del prodotto, ovvero del suo prezzo finale che viene proposto al pubblico.


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Riassunto
FAQ concorsi a premi online: le risposte alle domande più frequenti
Titolo Articolo
FAQ concorsi a premi online: le risposte alle domande più frequenti
Descrizione
Se lancio un fotocontest rientro nelle esclusioni relative alle opere artistiche? Posso far pagare la partecipazione ad un concorso? È possibile organizzare un instant win con giuria? Le risposte a queste ed altre domande all'interno delle nostre FAQ dedicate ai concorsi a premi online.
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