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Scompare il minimo valore fino a 25,82 euro: tutti i concorsi a premi devono seguire la normativa di riferimento

La concezione di “minimo valore” per i beni assegnati nell’ambito dei concorsi a premi aveva trovato il suo chiaro inquadramento dopo la pubblicazione delle FAQ di fine marzo 2017, nelle quali veniva indicata come soglia il valore di 25,82 Euro.

Era stato infatti stabilito che i contest che mettevano in palio singoli beni entro questo importo potessero essere considerati come esclusi dalla normativa relativa alle manifestazioni a premi e non richiedessero pertanto l’attivazione degli adempimenti burocratici abitualmente previsti per i concorsi a premi con relativo deposito della pratica al Ministero dello Sviluppo Economico.

Cosa cambia?

L’interpretazione ha subito una nuova modifica che riabilita questi concorsi a premi come rientranti nella normativa, riportando quindi la situazione alle origini con la reintroduzione come trainante del Decreto Regio Legge 25 luglio 1940, n. 1077, all’interno del quale il minimo valore veniva assimilato a quello di un lapis, bandierine e similari (indicativamente si tratterebbe un euro compresi gli oneri fiscali).

Da quando?

Da questo momento non sarà quindi più possibile svolgere “liberamente” concorsi a premi nei quali è prevista l’assegnazione di premi entro la soglia di valore di 25,82 euro cad., ma si dovrà applicare l’intero iter burocratico previsto dal DPR 430/01, come vi abbiamo già dettagliato.

Perché?

Quanto sopra, da quanto si legge nell’aggiornamento pubblicato il 9 luglio scorso  sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, sezione manifestazioni a premio, è dovuto ad un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, che ha esplicitato che la soglia è da riferirsi alle sole operazioni a premi.

La situazione è comunque in via di definizione e ne verrà fornito un aggiornamento da parte del Ministero si spera il prima possibile.

La nuova FAQ

Vi riportiamo di seguito la Faq completa:

N. 10) D. – Come deve essere interpretato il concetto di minimo valore al fine di escludere l’iniziativa dalla normativa sui concorsi e le operazioni a premio ? R. – Con parere pervenuto al Ministero prot. 0273525 il 9 luglio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “…… nella risoluzione 119/E del 31 marzo 2008……………… , è stato chiarito che l’esclusione dall’applicazione della ritenuta è riferita ai soli casi di “operazioni a premio” ove il valore complessivo dei premi attributi nel periodo d’imposta dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di 25,82 euro, aggiungendo che “Risulterebbe ingiustificata qualsiasi interpretazione estensiva della norma in esame considerato che il legislatore, integrando l’art. 30 del DPR n. 600, ha esteso alle operazioni a premio l’applicazione della ritenuta già prevista per altre tipologie di manifestazioni a premio, mentre ha contestualmente introdotto il riportato limite inferiore all’applicazione della ritenuta alla fonte esclusivamente per le operazioni a premio”. Conseguentemente, il parere espresso dall’Agenzia delle Entrate pervenuto al Ministero prot. 0089655 il 10 marzo 2017 secondo cui “in base alla normativa fiscale..…., i premi corrisposti nell’ambito di iniziative promozionali attraverso estrazioni oppure ulteriori parametri, ….. sono soggetti, in linea di principio alla applicazione della ritenuta a titolo di imposta se di ammontare complessivo superiore a 25,82 euro ……… , nel caso in cui i premi assegnati …………………………. non superino la soglia di 25,82 euro, gli stessi non devono essere assoggettati al regime delle ritenute di cui all’art. 30, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973. Di converso, qualora nel corso del periodo di imposta vengano corrisposti allo stesso soggetto premi che, seppure di valore unitario pari o inferiore ad euro 25,82, sommati fra loro oltrepassino tale soglia, sarà necessario applicare la ritenuta (del 25 percento) sull’intero ammontare dei premi corrisposti.”, è da intendersi riferito alle sole operazioni a premio.

Pertanto, in attesa che vengano definitivamente chiariti gli ambiti applicativi del concetto di esclusione dagli adempimenti amministrativi e da quelli fiscali su iniziative promozionali aventi le caratteristiche delle manifestazioni a premio rientranti nell’ipotesi di esclusione di cui alla lettera d), comma 1, dell’art. 6 del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, si rimanda nuovamente all’interpretazione fornita con circolare 28 marzo 2002, n. 1/AMTC, a firma del Ministro, che aveva rinviato all’esemplificazione contenuta nell’art. 107 del Regolamento sui servizi del lotto approvato con regio decreto legge 25 luglio 1940, n. 1077 nella parte in cui detto valore era assimilato a quello del lapis, della bandierina, del calendario e di oggetti ad essi similari.

In sostanza quindi, già da oggi il valore riferibile alla soglia massima perché il proprio concorso risulti escluso dalla normativa dei concorsi a premi torna ad essere quello di pochi euro.


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Titolo Articolo
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Descrizione
Il valore minimo per non rientrare nella normativa sui concorsi a premi passa da 25,82 al valore originario esplicitato dal decreto regio, paragonabile al costo del lapis o di una bandierina.
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