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Update del 9 luglio 2018: il Ministero ha riportato il modico valore a quello indicato dal decreto legge 25 luglio 1940, n. 1077, abbassandolo nuovamente a pochi euro

Concorsi a premi modico valore: definizione

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) ha recentemente aggiornato le FAQ relative all’organizzazione di concorsi a premi, introducendo un significativo cambiamento per quanto riguarda il concetto di modico valore a cui si fa riferimento nel D.P.R. 430/2001 “Regolamento sui concorsi e sulle operazioni a premio”.

Il “modico valore” è stato quindi innalzato, per i concorsi senza obbligo di acquisto, a euro 25,82.

Questo aggiornamento nell’interpretazione della normativa è importante, perché ci consente di ampliare le possibilità di organizzare concorsi a premi legali senza dover attivare tutta la (complessa) procedura burocratica prevista dalla normativa.

Ricordiamo infatti che il D.P.R. 430/2001Regolamento sui concorsi e sulle operazioni a premio”, al punto 6 definisce le eccezioni, ovvero i casi in cui la normativa sui Concorsi a premio non si applica:

“Non si considerano manifestazioni a premio:

Le manifestazioni nelle quali i premi siano costituiti da oggetti di minimo valore (piccoli gadgets tipo lapis, bandierine, calendari od oggetti simili) ed il loro conferimento non sia condizionato alla natura o all’entità dell’acquisto”.

Fino a qualche tempo fa si consideravano di modico valore tutti quei premi che avevano un costo complessivo pari a pochi euro, diversamente, con la nuova interpretazione fornita dal MiSE, sono da considerarsi premi di modico valore tutti gli oggetti con un valore inferiore a 25,82 Euro, purché lo stesso partecipante non abbia la possibilità di vincere più di un premio.

Questo significa che per tutti quei concorsi a premi non vincolati all’acquisto di un prodotto in cui è previsto uno o più premi di valore inferiore o uguale a 25,00 Euro non sarà necessario effettuare la comunicazione di intenzione di svolgimento al Ministero dello Sviluppo Economico (D.P.R. 430/2001).

Riportiamo un breve stralcio di quanto indicato sulle FAQ (Frequently Asked Questions) presenti sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico:

Quanto alla nozione di minimo valore e al suo ambito applicativo, si ritiene possa considerarsi superata l’interpretazione fornita con circolare 28 marzo 2002, n. 1/AMTC, a firma del Ministro, che aveva rinviato all’esemplificazione contenuta nell’art. 107 del Regolamento sui servizi del lotto approvato con regio decreto legge 25 luglio 1940, n. 1077 nella parte in cui detto valore era assimilato a quello del lapis, della bandierina, del calendario e di oggetti ad essi similari […] Conseguentemente, in linea generale può affermarsi, alla luce del parere fornito dall’Amministrazione competente in materia fiscale sulle manifestazioni a premio, che iniziative premiali che non prevedano – quale condizione di partecipazione – l’acquisto di uno o più prodotti, rientrano nell’ipotesi di esclusione succitata solo qualora il singolo premio assegnato ad un partecipante sia pari o inferiore a euro 25,82 ed il soggetto promotore dell’iniziativa non potrà consentire che una stessa persona vinca più di un premio superando quel valore (euro 25,82) nel medesimo periodo di imposta corrispondente all’anno solare.

Concorsi a premi modico valore: cosa cambia nell’organizzazione?

Organizzare un concorso a premi con questa chiara indicazione sarà molto più semplice.

La normativa sui concorsi a premi è rimasta invariata, ma l’innalzamento della soglia del modico valore rende i concorsi facilmente accessibili a tutti i brand, compresi quelli di piccole dimensioni.

In particolare questa nuova interpretazione del MiSE apre le porte ai Giveaway, dove vengono messi in palio diversi oggetti di piccolo valore, consentendo finalmente di svolgerli in modo legale anche senza dover prevedere tutta la trafila burocratica.

Andiamo a fare un breve ripasso dedicato agli step normativi da rispettare per la creazione di concorsi a premi online, qualora questi non rientrino nelle eccezioni definite dal punto 6 del D.P.R. 430/2001:

  1. Redigere un Regolamento del concorso;
  2. Effettuare la comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, dichiarando l’intenzione di organizzare il contest. Per farlo è necessario scaricare e compilare il modulo PREMA CO/1 da inviare (insieme al Regolamento), tramite www.impresa.gov.it, entro 15 giorni dall’inizio del concorso e/o dalla sua comunicazione al pubblico;
  3. Versare una cauzione pari al valore netto dei premi in palio. Essa verrà restituita entro 180 giorni data trasmissione del Verbale dei vincitori;
  4. Contattare un notaio o funzionario della Camera di Commercio di competenza per redigere i Verbali di chiusura del concorso a premi lanciato.

Tutti questi passaggi, fino al momento dell’aggiornamento, erano da rispettare in ogni caso, nel momento in cui l’ammontare dei premi in palio superava il valore di pochi di Euro. Con la nuova normativa, invece, qualora i premi in palio per ogni partecipante siano di modico valore, quindi inferiori a 25 Euro, non è necessario rispettare tutti gli step sopra indicati.

Facciamo un esempio pratico: un brand che vende cover personalizzate decide di creare un concorso a premi in cui mettere in palio 5 cover del singolo valore pari a 21,00 Euro. Ogni partecipante può vincere una sola volta, di conseguenza non è necessario effettuare alcuna comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.

Il consiglio è comunque quello di redigere un regolamento chiaro e renderlo disponibile a tutti gli utenti. Questo per evitare di andare in contro a contestazioni che potrebbero danneggiare l’immagine del brand.

Social network sì o no?

Quando il premio è inferiore ai 25 Euro è quindi un’eccezione alla normativa: non è considerata, cioè, una vera e propria manifestazione a premi. Questo significa che è possibile lanciare il concorso direttamente sui social network senza particolari limiti allo svolgimento.

È però da sottolineare che i concorsi a premi sui social network senza avvalersi di una piattaforma esterna, non sono utili ai fini di lead generation: uno tra i vantaggi principali offerti dall’organizzazione di un contest online.

Nel dettaglio vuol dire che l’azienda promotrice del concorso non potrà scaricare un database dei partecipanti al concorso, quindi potenzialmente interessati ai prodotti/servizi offerti, rendendo impossibili successive operazioni di profilazione, email marketing e remarketing. L’ausilio di una piattaforma esterna è quindi necessaria per raggiungere tutti gli obiettivi che portano a lanciare concorsi a premi online.

Altri motivi per i quali si rende necessario l’appoggio su una piattaforma esterna è la moderazione dei contenuti e il sistema anti-frode. Per moderazione si intende la possibilità di approvare o non approvare preventivamente tutti i “post” inviati dagli utenti, al fine di evitare spiacevoli inconvenienti che possono diventare anche seri problemi.

Un sistema anti-frode è necessario qualora si prevede un concorso con votazione: la creazione di profili fake sui social network e altre tecniche per pilotare il concorso sono pratiche molto diffuse e possono portare problematiche per l’azienda promotrice, fino ad un danno grave per l’immagine del brand.

Per questo vi consigliamo di utilizzare Leevia anche per creare concorsi con premi di modico valore.

Leevia infatti garantisce un sistema anti-frode testato e funzionante, inoltre con Leevia potrete ottenere una lista profilata degli utenti che partecipano al vostro concorso, in linea con tutti gli aspetti della normativa sulla privacy, mantenendo comunque l’integrazione con i Facebook, Instagram e Twitter per massimizzare il risultato, proteggendovi dal rischio di contestazioni da parte degli utenti.


Leevia è la prima piattaforma tutta italiana per creare concorsi a premi online di successo:


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