Quando si tratta di concorsi a premi esiste un preciso iter normativo da rispettare ed in caso di mancato adempimento vi è il rischio di incorrere in sanzioni da parte del MiSE
Le sanzioni e multe nei concorsi a premi sono più frequenti di quanto non si creda. Molto spesso si pensa ai contest online come ad un costo e non si comprende che in realtà è un investimento che permette alle aziende di raggiungere molteplici obiettivi di marketing. Per questo motivo, di frequente, capita che si eviti l’iter normativo proprio perché ci si spaventa davanti ai costi di versamento di cauzione, di licenza della piattaforma esterna da utilizzare come sede di svolgimento del contest o di parcella del notaio da far intervenire per la redazione dei verbali di chiusura ed assegnazione premi, ma è da sottolineare che in caso di mancato rispetto dell’iter normativo le sanzioni possono essere di gran lunga più alte.
Inoltre, proprio come dicevamo poco sopra, organizzare un contest online è da vedersi come un investimento e non come un costo. Attraverso un concorso a premio è infatti possibile implementare la propria strategia di lead generation, migliorare la brand awareness e lanciare nuovi prodotti e / o servizi, con conseguente possibile miglioramento delle vendite (e del fatturato)
A seguito della legge di stabilità del 2016, le multe nei concorsi a premi si sono ridotte rispetto al precedente aumento dato dalla necessità di fondi per la ricostruzione de L’Aquila (a seguito del terribile terremoto che la colpì), ma comunque parliamo di cifre molto alte. Il rischio di incorrere in sanzioni si può ovviamente annullare in caso di osservanza della normativa italiana. Diversamente, ecco di seguito le multe e sanzioni previste nel caso di manifestazioni vietate o di lancio di concorsi a premio senza il rispetto del d.P.R. 430/2001.
Sanzioni amministrative: le multe per manifestazioni a premi vietate
Come in tutti i casi, anche per i concorsi a premi le sanzioni sono differenziate in base alle irregolarità riscontrate dal MiSE. Di seguito, un breve recap di tutte le violazioni e multe previste:
- manifestazioni vietate che eludono il monopolio di giochi e scommesse: sanzione da 50 mila a 500 mila Euro;
- altre manifestazioni vietate: sanzione che può andare da una a tre volte l’IVA calcolata sul montepremi messo in palio, ma comunque non inferiore a 2.582,28 Euro.
Citando quanto indicato all’interno dell’art. 8 del d.P.R. 430/2001, e riportato sullo stesso sito web del MiSE, non è possibile lo svolgimento di manifestazioni a premio nel caso in cui:
- Il loro congegno non garantisce la pubblica fede e la parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti, in quanto consente al soggetto promotore o a terzi di influenzare l’individuazione dei vincitori oppure rende illusoria la partecipazione alla manifestazione stessa;
- Vi è turbamento della concorrenza e del mercato in relazione ai principi comunitari;
- Si promozionano prodotti per i quali sussistono divieti o limitazioni alla pubblicità o altre forme di comunicazione commerciale;
- Sono violate le disposizioni del DPR 26/10/2001, n. 430, ad eccezione di quelle relative all’invio della documentazione.
Qualora il MiSE invii provvedimento interdittivo, e l’azienda continuasse nello svolgimento del concorso a premio vietato, è previsto un raddoppiamento della sanzione.
Multe nei concorsi a premi: altri provvedimenti
Oltre le manifestazioni a premio vietate è possibile ricevere sanzoni anche nel caso in cui l’iter normativo non venga rispettato:
- mancato invio di preventiva comunicazione: sanzione da 2.065,83 a 10.329,14 Euro;
- comunicazione inviata dopo l’inizio della manifestazione, ma prima di costatazione di violazione: sanzione da 1.032,91 a 5.164,57 Euro (metà rispetto alla voce precedente);
- mancata osservanza del regolamento e svolgimento difforme: sanzione da 1.032,91 a 5.164,57 Euro.
Qualora il pagamento avvenisse entro 30 giorni dall’emanazione del provvedimento sanzionatorio, la multa viene ridotta ad un sesto del massimo applicabile.
La sanzione accessoria
Secondo quanto riportato sulla pagina web del Ministero dello Sviluppo Economico, la sanzione accessoria:
consiste nella pubblicazione, a spese del promotore, del provvedimento sanzionatorio. Spetta al Ministero, tenendo conto di un criterio di proporzionalità, in relazione alla gravità della violazione e del principio di equivalenza dei mezzi di informazione nonché al livello di diffusione della manifestazione, individuare il mezzo di informazione più adeguato allo scopo, come ad esempio pubblicare il provvedimento sanzionatorio su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e/o su una determinata stampa periodica e/o avvalersi di altri mezzi di informazione.
Anche in questo caso è previsto lo sconto sopra menzionato per il pagamento entro 30 giorni dalla notifica.
I controlli ed il procedimento attivato dal MiSE
I controlli sui concorsi a premio possono avvenire a campione o su segnalazione e si procede con l’avvio di un provvedimento qualora il soggetto promotore abbia violato:
- il d.P.R. n. 430/2001;
- la tutela della fede pubblica;
- i principi di concorrenza e di mercato nella forma di turbative;
- il divieto di pubblicità di alcuni prodotti es. fumo e medicinali.
Il procedimento inizia sempre con comunicazione di avvio per presunta violazione (dell’impresa promotrice o delle associate), mediante raccomandata provvista di ricevuta di ritorno. Diversamente è possibile notificare tale atto mediante PEC, la quale è equivalente alla raccomandata.
Dal ricevimento, l’impresa ha 15 giorni per dimostrare l’osservanza della normativa ed in caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni, il MiSE provvede ad accertare la violazione e ad emettere il provvedimento di immediata cessazione del concorso (qualora ancora in svolgimento).
E ancora, citando quanto indicato dallo stesso MiSE:
Avverso tale provvedimento è ammessa tutela giurisdizionale dinanzi al TAR o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o e 120 decorrenti dalla data in cui è avvenuta la notifica. Entro 90 giorni dall’accertamento della violazione l’ufficio procedente emette comunque il processo verbale sanzionatorio pecuniario. L’impresa può pagare in misura ridotta entro 30 giorni dalla notifica.
Altrimenti, essa può presentare scritti difensivi ai sensi dell’art. 18 e seguenti della legge 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni e/o chiedere di essere ascoltata. L’amministrazione, valutati gli atti in suo possesso, decide, entro cinque anni ai sensi dell’art. 28 della citata legge n. 689/1981, per l’archiviazione o per l’emissione dell’ordinanza di ingiunzione.
Avverso l’ordinanza di ingiunzione l’impresa può presentare ricorso al giudice competente per valore (giudice di pace o tribunale civile). Se la manifestazione è ormai conclusa, l’amministrazione emette esclusivamente il processo verbale sanzionatorio pecuniario.