Tutto quello che devi sapere sulle operazioni a premio
Le operazioni a premio ed i concorsi fanno entrambi parte dell’ambito delle manifestazioni a premio.
Nel linguaggio comune, molto spesso vengono confusi e si crede non vi sia alcuna differenza tra le due tipologie.
In realtà non è così e le operazioni a premio differiscono dai concorsi sia nella natura, sia nella procedura burocratica di attivazione della pratica.
Proprio per questa comune confusione abbiamo deciso di creare una guida dedicata alle operazioni a premio, in cui ti spiegheremo cosa sono e quali gli adempimenti e la normativa che le regolamenta.
Che cosa sono le Operazioni a premio: definizione
Sono classificabili come manifestazioni a premio tutte quelle iniziative pubblicitarie con fine (anche solo parzialmente) commerciale volte a favorire, attraverso la promessa di un omaggio, la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne o marchi su territorio italiano.
Gli omaggi consegnati nell’ambito di un’operazione a premio possono essere di varia natura, ad esempio possono consistere in beni, servizi o più comunemente in documenti di legittimazione (es. biglietti d’ingresso per teatro, cinema e così via).
La durata massima di un’operazione a premi è stabilita in 5 anni dalla data di inizio dell’operazione, fino al termine ultimo di richiesta dei premi. Gli stessi dovranno essere consegnati agli aventi diritto entro e non oltre sei mesi dalla data di richiesta.
La differenza tra operazioni a premio e concorsi a premio
A differenza dei concorsi a premi, però, nelle operazioni è richiesta un’azione di acquisto.
Questo significa che la partecipazione è riservata solo a coloro che comprano un determinato prodotto/servizio, oppure un quantitativo prestabilito degli stessi e a fronte di tale azione ottengono un omaggio. Per fare un esempio, in quest’ultimo caso rientrano anche le raccolte punti.
Inoltre, il rilascio del premio è certo per tutti e non vi sono incertezze sull’attribuzione dell’omaggio come invece avviene per i concorsi (nei quali la vincita è destinata solo ad un numero fissato e chiuso di partecipanti e può dipendere dalla sorte, da un software di assegnazione, dall’abilità dei concorrenti o dalla velocità di adempimento etc…).
Panoramica in breve l’operazione a premi:
- necessita l’acquisto di un bene del soggetto promotore – il concorso a premi no;
- i premi saranno consegnati a TUTTI i partecipanti – il concorso a premi no.
Le comunicazioni al Mise:
- operazione a premi: deve essere effettuata solo se il valore minimo dei premi supera 25,00€ o non viene consegnato il premio al momento dell’acquisto.
- concorso a premi: deve essere effettuata quando il valore dei premi supera 1€ compreso gli oneri fiscali.
FAQ: Le domande più frequenti tra le differenze tra concorsi a premio e operazioni a premio
Come per i concorsi a premio, devo stilare un regolamento?
Si, devi scrivere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del regolamento dell’operazione a premio. A differenza però del concorso a premi deve essere conversata in sede per un anno e non necessita la trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico.
Come per i concorsi a premio, devo fare una garanzia dei premi?
Si, alla Tesoreria provinciale dello Stato oppure tramite fideiussione. Come avviene per i concorsi a premi, dovrà essere effettuato attraverso il modello OP\1 nel sistema del Servizio informatico Prema on-line.
Il D.P.R. 26 ottobre 2001: la normativa sulle operazioni a premio.
Il D.P.R. 430 del 26 ottobre 2001, insieme al D.lgs relativo alla Privacy n. 196/2003 (che il 25 maggio verrà sostituito con l’introduzione del nuovo GDPR) e al Codice Civile, regolamentano le modalità di attivazione di tutte le tipologie di manifestazione a premio e quindi anche le operazioni a premio.
Con il D.P.R. 430/2001 vengono infatti regolamentati tutti gli aspetti relativi alle manifestazioni a premi: tra cui il loro significato, le differenze tra operazioni e concorsi, le tipologie di premi che si possono mettere in palio, i soggetti promotori, le esclusioni, le modalità di versamento della cauzione, le manifestazioni vietate, le regole d’individuazione vincitori, i vari adempimenti dei promotori, la gestione del Regolamento e del materiale pubblicitario, il controllo delle manifestazioni, le abrogazioni e vengono disciplinate le manifestazioni di sorte locali.
L’aggiornamento delle FAQ del Ministero nel 2017
Poiché il D.P.R. 430/2001 è sotto alcuni aspetti obsoleto (per esempio in merito a quanto attiene la regolamentazione dei concorsi a premi online), a luglio 2018, è stato pubblicato un aggiornamento delle FAQ ministeriali che va ad abrogare quello precedente di marzo 2017. Le FAQ sono un utile mezzo di comprensione per semplificare alcuni aspetti di una normativa a tratti un po’ ostica e il nuovo aggiornamento è servito principalmente per chiarire il concetto di modico valore nelle manifestazioni a premio.
In una prima battuta (marzo 2017) il valore massimo di 25,82 euro era stato innalzato per i soli concorsi a premio, non riguardando le operazioni a premio.
Ad oggi, con il nuovo aggiornamento delle FAQ, il modico valore resta fissato a 25,82 euro per le sole operazioni a premio e non più per i concorsi, i quali sono stati riportati all’esclusione per valori inferiore a pochi euro comprensivi di oneri fiscali.
UPDATE SUL MODICO VALORE DEL 9 LUGLIO 2018: LEGGI QUI
Chi può svolgere un operazione a premi: Soggetti promotori e delegati
Citando proprio le FAQ ministeriali di marzo 2017 possono fare operazioni a premi sono solo i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese per cui sono esclusi i P.IVA, le associazioni no-proft e i soggetti privati:
Premesso che promotore è il soggetto nel cui interesse, in tutto o in parte commerciale, è svolta la manifestazione a premio, poichè esso, attraverso la promessa di premi, consegue un vantaggio economico derivante dalla conoscenza del proprio marchio, della propria ditta, della propria insegna, dei propri prodotti o dalla vendita degli stessi, legittimati a svolgere le manifestazioni a premio sono esclusivamente i soggetti iscritti nel Registro delle imprese e non le persone fisiche, anche se titolari di partita IVA.
Tutte quelle iniziative, aventi carattere di manifestazione a premio, svolte da soggetti diversi da quelli indicati sono vietate e sottoposte a sanzioni amministrative e pecuniarie che vanno da una a tre volte l’IVA sul montepremi messo in palio.
I soggetti destinatari: chi sono secondo la normativa
Possono partecipare ad un’operazione a premio tutti i consumatori finali o altri soggetti quali rivenditori, intermediari, concessionari, collaboratori ed i lavoratori dipendenti. La partecipazione deve essere gratuita, quindi non può essere richiesta alcuna fee, salvo spese ordinarie quali di spedizione o telefoniche necessarie ai fini dell’adempimento del partecipante.
Inoltre è assolutamente vietata qualsiasi maggiorazione del prezzo del prodotto o servizio promozionale di cui si richiede l’acquisto ai fini della partecipazione.
I premi e la consegna agli acquirenti
Nelle operazioni a premi non è richiesta nessuna verbalizzazione delle vincite, pertanto i premi possono essere consegnati immediatamente ai partecipanti contestualmente all’acquisto oppure in alternativa possono essere consegnati in un secondo momento (è ciò che avviene ad esempio nel caso di Collection, Loyalty o ancora meccaniche che prevedono un controllo dell’azienda sulle prove di acquisto prima della consegna dell’omaggio, etc…). I premi dovranno comunque essere tassativamente consegnati entro e non oltre 6 mesi (180 giorni) come richiesto dal D.P.R. 430/2001.
La durata dell’operazione a premi
Secondo quanto stabilito dal D.P.R. 430/2001, un’operazione a premio può avere una durata massima pari a 5 anni da inizio concorso, fino al termine ultimo di richiesta premi. Questa è una delle differenze sostanziali che intercorre con i concorsi a premi, i quali, ricordiamo ,possono avere invece una durata massima di un anno dal momento di inizio manifestazione, fino all’individuazione dei vincitori.
Operazioni a premio: Le esclusioni della normativa
La normativa italiana prevede delle possibili ipotesi di esclusione. Sono considerate manifestazioni a premi escluse:
- Le operazioni a premio che offrono premi costituiti da quantità aggiuntive di prodotti promozionati, da sconti sul prezzo di vendita di prodotti dello stesso genere di quelli acquistati o anche di genere diverso, purché non offerti come incentivo all’acquisto del prodotto promozionato;
- Le operazioni a premio ove il valore complessivo dei premi attributi nel periodo d’imposta dal sostituto d’imposta al medesimo soggetto non supera l’importo di 25,82 euro.
Gli adempimenti per le operazioni a premio: la normativa
Il soggetto promotore di un’operazione a premio dovrà predisporre il Regolamento della manifestazione redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio con autentica notarile da effettuarsi prima dell’avvio della manifestazione.
Regolamento operazioni a premi e cauzione sui monte premi
Il Regolamento ufficiale dell’operazione a premio dovrà contenere la ragione sociale dell’impresa promotrice e di quelle associate all’iniziativa, eventuale soggetto delegato, eventuale rappresentante fiscale, la durata, l’ambito territorale, le modalità di svolgimento, la natura ed il valore dei premi ed il termine di consegna degli stessi.
Inoltre, se la consegna degli omaggi non è immediata, dovrà essere trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico, mediante il modello OP/1, copia del documento relativo alla cauzione versata a garanzia dei premi promessi (firmato digitalmente).
La cauzione viene fissata nella misura del 20% del montepremi stimato (in quanto non è possibile sapere con certezza quanti omaggi verranno assegnati) e non è dovuta solo qualora il premio sia corrisposto immediatamente all’acquirente all’atto di acquisto del prodotto o servizio promozionato. Le modalità di versamento sono le stesse dei concorsi a premio, ovvero fidejussione bancaria, assicurativa, deposito in contanti o mezzo bonifico bancario presso lo sportello di competenza della Tesoreria provinciale dello Stato.
L’invio della comunicazione tramite modello OP/1 con relativa trasmissione della cauzione dovrà essere effettuato tramite il servizio Prema on-line del portale www.impresa.gov.it entro il giorno precedente a quello in cui ha inizio la manifestazione.
Nel caso in cui siano necessarie delle modifiche o integrazioni al Regolamento (ad esempio estensione della durata della manifestazione e, se prevista, rettifica della cauzione) sarà necessario redarre l’integrazione al Regolamento sempre nella forma di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con autentica notarile e, ove necessario, effettuare apposita comunicazione al MiSE tramite il Modulo di Modifica OP/1, allegando l’eventuale integrazione della cauzione (sempre firmata digitalmente).
Termine e chiusura dell’operazione a premi
Come indicato all’inizio dell’articolo, a differenza dei concorsi, nelle operazioni a premi l’omaggio risulta certo per tutti coloro che soddisfano la premessa richiesta (acquisto di un prodotto, completamento di una tessera punti e così via dicendo). Oltre a non essere necessario nessun verbale di assegnazione dei premi allo stesso tempo non è necessario nemmeno redarre un verbale di chiusura.
Una volta terminata l’operazione, per i casi in cui è stata prestata cauzione, l’impresa promotrice dovrà semplicemente trasmettere al Ministero dello Sviluppo Economico una comunicazione di modifica mediante il Modulo Modifica OP/1, con allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale attesti la regolare conclusione della manifestazione e l’avvenuta consegna dei premi nei tempi.
Lo svincolo della cauzione
A seguito dell’invio della comunicazione attestante la conclusione della manifestazione e la consegna dei premi tramite il Modulo Modifica OP/1 sopra citata, la cauzione potrà essere svincolata.
Controlli e sanzioni
Il MiSE si riserva di verificare a campione o su segnalazione, anche il corretto svolgimento delle operazioni a premio. Può avviare procedura di contestazione a tutti coloro si presume possano aver violato:
- Quanto richiesto dal D.P.R. 430/2001;
- La tutela della fede pubblica;
- I principi di concorrenza e di mercato nella forma di turbative;
- Il divieto di pubblicità di alcuni prodotti come quelli relativi al fumo o medicinali.
Il procedimento sanzionatorio inizia attraverso una comunicazione di avvio per presunta violazione nei confronti dell’impresa promotrice (e di quelle associate). L’impresa, dalla notifica di ricevimento, ha 15 giorni per dimostrare la mancata violazione e per produrre le proprie controdeduzioni. Qualora comunque venga accertata la violazione, il Ministero dello Sviluppo Economico emetterà un provvedimento di immediata cessazione della manifestazione (qualora in corso di svolgimento) e provvederà ad attivare un processo sanzionatorio pecuniario. Se la manifestazione è ormai conclusa, l’amministrazione emetterà esclusivamente il processo verbale sanzionatorio pecuniario.
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