La guida completa alle manifestazioni a premi
Le manifestazioni a premi raccolgono tutte quelle operazioni e concorsi che, in cambio di un’azione (un acquisto, una condivisione di una foto o video, la risposta ad un sondaggio e molto altro) permettono di vincere uno o più premi messi in palio dal soggetto promotore.
Sia le operazioni a premi che i concorsi a premi vengono definite come iniziative pubblicitarie dirette a favorire, su territorio dello Stato italiano, attraverso la promessa di vincita, la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne o marchi, oppure la vendita di beni o servizi.
L’obiettivo generale delle manifestazioni a premi è quello di incrementare le vendite, rafforzare l’immagine aziendale e fidelizzare la clientela dei soggetti promotori.
I soggetti promotori delle manifestazioni a premio: la normativa su chi può indire un’iniziativa
Vengono definiti soggetti promotori, secondo il Ministero dello Sviluppo Economico:
- le imprese su territorio nazionale
- le organizzazioni rappresentative dell’associazionismo economico tra imprese, costituite esclusivamente come consorzi o società cooperative
- le imprese straniere che non hanno sede stabile in Italia ma siano dotate di un rappresentante fiscale (art. 17 del DPR 633/1972 e successive modifiche).
È possibile per i soggetti promotori individuare dei soggetti delegati per l’organizzazione di una manifestazione a premi, quali agenzie di promozione ed operatori professionali.
Ai fini dell’organizzazione di manifestazioni a premi, è importante sottolineare che solo i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese possono lanciare concorsi su territorio nazionale.
Le persone fisiche, anche qualora fossero in possesso di Partita IVA, non possono procedere all’organizzazione e creazione di concorsi, a meno che il valore dei singoli premi non superi l’importo di 1 Euro compreso gli oneri fiscali.
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Il quadro normativo delle manifestazioni a premio del DPR 430/2001
Le manifestazioni a premio, siano esse operazioni o concorsi, fanno capo al D.P.R. 430 del 26 ottobre 2001, al D.lgs relativo alla Privacy n. 196/2003 all’aggiornamento delle FAQ ministeriali di luglio 2018 e, ovviamente, al Codice Civile.
Nella normativa sulle manifestazioni a premio i destinatari di una manifestazione a premio possono essere consumatori finali, rivenditori, intermediari, concessionari, collaboratori o lavoratori dipendenti, senza nessuna esclusione a meno che non siano indicate specificatamente nel Regolamento del concorso.
Il D.P.R. 430/2001 è un vero e proprio Regolamento che disciplina nella loro totalità sia i concorsi che le operazioni a premio, nonché le manifestazioni di sorte locali ai sensi dell’articolo 19, comma 4 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997.
Il D.lgs 196/2003 è utile alla regolamentazione dei dati personali dei partecipanti e disciplina le modalità di trattamento degli stessi.
Inoltre il Codice Civile e le FAQ ministeriali approfondiscono aspetti non troppo chiari di una legislazione antecedente a quelli che sono i concorsi a premi online e sono utili e comprendere cavilli normativi per la corretta organizzazione degli stessi.
Per approfondire leggi “Concorso a premi normativa“.
Chi può organizzare manifestazioni a premio
Le manifestazioni a premio possono essere organizzate dalle aziende iscritte al Registro delle Imprese che perseguono fini commerciali.
Differenze tra operazioni a premi e concorsi a premi
La principale differenza che intercorre tra operazioni a premi e concorsi a premi è che, nel primo caso, è previsto l’obbligo di acquisto di un prodotto o servizio per partecipare alla manifestazione. Inoltre, come approfondiremo nei prossimi paragrafi, ci sono delle sostanziali differenze di modulistica e durata (5 anni per le operazioni a premio e 1 anno per i concorsi).
Le operazioni a premio
Sono da considerarsi operazioni a premio tutte quelle iniziative pubblicitarie che prevedono la consegna di un premio, o più propriamente di un omaggio, per tutti coloro che acquistano o vendono un determinato prodotto o servizio, o un determinato quantitativo degli stessi.
Nelle operazioni a premio il rilascio del premio è certo per tutti coloro che soddisfano le premesse, non sussiste alea come invece avviene nei concorsi a premi.
La massima durata di un’operazione a premio può essere di cinque anni dalla data di inizio, fino al giorno in cui vengono richiesti i premi. Essi, infine, dovranno essere consegnati ai vincitori entro massimo sei mesi dalla data di richiesta.
I concorsi a premio
I concorsi a premi sono iniziative pubblicitarie per cui l’assegnazione dei premi non è certa e può dipendere dalla sorte, da un macchinario, dall’abilità dei concorrenti nell’esprimere correttamente un giudizio o pronostico o ancora dalla velocità di adempimento alla richiesta eseguita dal soggetto promotore tramite il Regolamento della manifestazione.
La partecipazione può essere vincolata o meno all’acquisto di un prodotto o servizio. I soggetti promotori non possono mettere in palio quote di denaro, titoli pubblici e/o privati, azioni, quote di partecipazione societaria, fondi di investimento.
La partecipazione ad un concorso a premi è completamente gratuita (nel caso di vincolo di acquisto di un prodotto o servizio lo stesso non può essere maggiorato), fatto salvo le spese ordinarie quali: spese di spedizione, telefoniche o di invio SMS richieste dal soggetto promotore per l’accesso al contest.
La massima durata di un concorso a premi può essere di un anno dalla data di inizio, fino a quella di individuazione dei vincitori. Anche in questo caso, il tempo di consegna dei premi può essere massimo sei mesi dalla data di assegnazione delle vincite.
Normativa sulle Manifestazioni a premi vietate
Secondo quanto stabilito dal Ministero dello Sviluppo Economico sono manifestazioni a premi vietate, tutte quelle operazioni o concorsi a premi che:
- non garantiscono la pubblica fede e la parità di trattamento e di opportunità per tutti i partecipanti, in quanto il soggetto promotore o terzi potrebbero influenzare l’individuazione dei vincitori o rendere illusoria la partecipazione;
- eludono il monopolio statale dei giochi a premi e delle scommesse, in quanto viene richiesto un pagamento per la partecipazione al concorso a premi;
- turbano la concorrenza o il mercato in relazione ai principi comunitari;
- promuovono prodotti/servizi per i quali sussistono divieti o limitazioni alla pubblicità o altre forme di comunicazione commerciale;
- violano le disposizioni del DPR 26/10/2001, n. 430.
Manifestazioni a premi escluse
L’articolo 6 del DPR 430/2001 stabilisce alcune eccezioni per le quali non è necessario rispettare le autorizzazioni ministeriali. Sono dette manifestazioni a premi escluse tutte quelle operazioni o concorsi a premi che:
- vengono indetti per la sola produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi commerciali o industriali, nei quali il premio messo in palio è un corrispettivo della prestazione d’opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d’incoraggiamento;
- vengono lanciati al solo fine di spettacolarizzazione da enti televisivi o radiofonici e solo nel caso in cui i premi vengano assegnati agli spettatori presenti in studio o radioascoltatori in diretta. È importante sottolineare che, in questo caso, l’iniziativa veicolata non deve in alcun modo promuovere prodotti o servizi di altre imprese a fini pubblicitari;
- operazioni a premi che offrono premi costituiti da quantità aggiuntive di prodotti promozionati, da sconti sul prezzo di vendita di prodotti dello stesso genere di quelli acquistati o anche di genere diverso, purché non offerti come incentivo all’acquisto del prodotto promozionato;
- vengono costituiti per mettere in palio, senza vincolo di acquisto, premi di modico valore. Fino a marzo 2017 il modico valore era impostato su piccoli gadget, calendari o oggetti del valore inferiore ad un paio di euro. Con l’aggiornamento delle FAQ ministeriali, invece, il modico valore è stato innalzato fino a 25,82 Euro, per poi essere riportato ad un paio di euro (solo per quanto riguarda i concorsi a premio);
- sono lanciati con l’unico scopo di destinare i premi ad enti o istituzioni pubbliche o che comunque abbiano finalità sociali e/o benefiche.
Gli adempimenti del promotore delle manifestazioni a premio
Quando si tratta di manifestazioni a premi online e offline è necessario che i soggetti promotori rispettino alcuni adempimenti per far sì che il concorso venga svolto a norma di legge.
Riferimenti sulla disciplina manifestazioni a premio:
- DPR 430 del 2001
- Circolare del 28 marzo 2002 con le indicazioni operative in merico al D.P.R n.430 del 26 ottobre 2021
- D.Lgs 5 luglio 2010
- Art. 19 legge 27 dicembre 1997, n. 499 sulla disciplina fiscale
- R.DL.19 ottobre 1938, N.1933 – art,124 sul regime sanzionatorio
- Legge 28 dicembre 2015 n.208 (c.923 e 924) sulla rideterminazione delle sanzioni per manifestazioni a premio vietate
Prima dell’inizio della manifestazione
È obbligatorio effettuate la comunicazione di inizio svolgimento al Ministero dello Sviluppo Economico (con modulo CO/1 per i concorsi a premi e modulo OP/1 per le operazioni a premi che prevedono una consegna dell’omaggio non contestuale).
Nel dettaglio per i concorsi a premi è richiesto che la comunicazione avvenga almeno 15 giorni prima dell’inizio della manifestazione e alla comunicazione presentata in via telematica tramite il portale impresa.gov.it è necessario allegare il Regolamento ufficiale e la copia del documento relativo alla cauzione versata (entrambi firmati digitalmente). Per le operazioni a premi va trasmessa invece la sola cauzione, sempre firmata digitalmente, e non sussistono i 15 giorni.
Quest’ultima può essere versata mediante contanti presso lo sportello della Tesoreria provinciale dello Stato più vicino, bonifico bancario oppure fideiussione bancaria o assicurativa e può essere omessa solo ed esclusivamente nel caso in cui sia già depositata presso il Ministero. L’inoltro di tutta la documentazione dovrà avvenire con il servizio Prema Online.
Il regolamento per manifestazione a premio
Il Regolamento ufficiale del concorso o dell’operazione a premi deve indicare i soggetti promotori, eventuale soggetto delegato, eventuale rappresentante fiscale (obbligatorio se l’azienda ha sede estera), durata, ambito territoriale, modalità di svolgimento, natura, valore presunto o predeterminato dei singoli premi messi in palio, termini di consegna degli stessi e Onlus alle quali devolvere eventuali premi non assegnati per i concorsi.
Queste ultime devono essere individuate tra associazioni, comitati e fondazioni che rispondono all’articolo 10 del D.lgs 460/97 e devono necessariamente riportare nella loro denominazione la dicitura “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”.
Dopo la comunicazione di svolgimento
Qualora si rendesse necessario effettuate delle modifiche sostanziali al Regolamento di un concorso a premi, e se consentite, sarà necessaria un’apposita comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico che dovrà essere effettuata sempre almeno 15 giorni prima dell’attuazione della modifica stessa tramite il modulo di modifica CO/1.
Alla stessa comunicazione, che dovrà essere inoltrata con il Servizio informatico Prema Online, sarà necessario allegare il nuovo Regolamento, eventuale integrazione della cauzione ed eventuali ulteriori comunicazioni.
All’assegnazione dei premi
In occasione dell’assegnazione dei premi messi in palio in un concorso a premi, il soggetto promotore dovrà richiedere l’intervento di un notaio o di un funzionario della Camera di Commercio di competenza sul territorio per la verifica della regolarità di assegnazione e per la redazione dei verbali, secondo quanto stabilito dall’articolo 9 del D.P.R. n. 430/2001.
Alla chiusura della manifestazione a premio
Nel momento della chiusura del concorso a premi il promotore dovrà redarre, sempre con l’intervento di un notaio o di un funzionario della Camera di Commercio, il verbale di chiusura e trasmetterlo (firmato digitalmente) in allegato al modello CO/2.
Mentre per le operazioni a premi dovrà inviare una lettera di svincolo, sempre firmata digitalmente, attestate la regolare fine dell’operazione e regolare consegna dei premi nei termini previsti.
Tale inoltro dovrà avvenire in via telematica, al Ministero dello Sviluppo Economico, tramite il Prema Online.
Manifestazioni a premi: normativa online e offline
Esistono diverse differenze tra l’organizzazione di concorsi a premi online e offline, tra cui le sostanziali sono:
- gli obiettivi che si possono ottenere dal lancio di un concorso;
- modalità di partecipazione;
- costi di creazione.
Gli obiettivi di un concorso a premi
L’organizzazione di concorsi a premi possono portare al raggiungimento di differenti obiettivi, tra cui la promozione di prodotti/servizi o del marchio, UGC (User Generated Content), engagement sui social network e lead generation.
La maggior parte di questi si possono ottenere solo organizzando contest online, in quanto la creazione di concorsi offline si limita alla sola promozione di prodotti, servizi o del marchio stesso.
Ottenere User Generated Content, nuovi lead da convertire in clienti e maggior engagement sui social network, invece è molto importante per tutto il processo di conquista e fidelizzazione della clientela, per questo motivo i concorsi online sono meglio per la maggior parte dei settori di business.
Modalità di partecipazione
I concorsi a premi tradizionali, come avviene obbligatoriamente per le operazioni a premi, richiedono in linea di massima l’acquisto di un prodotto o servizio per la partecipazione al concorso.
Il fatto di mettere un limite di questo tipo a monte del concorso limita la partecipazione, mentre l’organizzazione senza obbligo di acquisto, è maggiormente incentivante per tutti i clienti acquisiti e potenziali.
Costi di promozione
Le manifestazioni a premi offline hanno dei costi di promozione più alti, in quanto dovranno essere utilizzati mezzi più idonei al target di destinazione, presumibilmente un pubblico poco alfabetizzato digitalmente.
Per promuovere correttamente un concorso di tipo tradizionale è quindi necessaria la produzione di materiale cartaceo, strumenti di branding come totem e roll-up, con un incremento decisivo dei costi, rispetto alla promozione di un concorso a premi online.
Al contrario, un concorso a premi online, ha dei costi di promozione più bassi perché può puntare sulle sponsorizzate Facebook e sulle condivisioni organiche sia sulle pagine aziendali, che tramite profili personali degli utenti (grazie al social login e al social share).
Per approfondire leggi “Gestione concorsi a premi online e offline“.
Normativa sulle Manifestazioni a premi internazionali
Un’azienda italiana può scegliere di lanciare un concorso a premi aperto anche ad altri Paesi ma, ovviamente, dovrà attenersi ad alcune regolamentazioni speciali. Il limite principale nel lancio di un concorso aperto ad altri Paesi è che il server di gestione del concorso dovrà necessariamente risiedere su territorio nazionale italiano e non è possibile applicare il mirroring dei dati (FAQ n. 6 del MISE).
Lo svolgimento di manifestazioni a premi internazionali in Italia dall’estero richiede diverse attenzioni, prima su tutti sapere se l’impresa possiede sedi in Italia o meno e se, in questo secondo caso, è un Paese appartenente all’Unione Europea.
Qualora così non fosse, sarà necessario eleggere un rappresentante fiscale nel nostro Paese, con il fine di attivare correttamente il contest secondo quanto richiesto dalla normativa italiana.
Qualora, al contrario, il Paese sede dell’impresa appartenesse all’Unione Europea, sarà necessario verificare molteplici aspetti per comprendere se necessario effettuare o meno l’attivazione della pratica in Italia.
Per approfondire leggi “Concorsi a premi internazionali, come fare“.
Manifestazioni a premi: normativa per i Social Network
La creazione di manifestazioni a premi sui Social Network con il sistema di social login (la possibilità di iscriversi attraverso user e password utilizzati sul social network di riferimento) permette di raggiungere diversi obiettivi di Digital Marketing tangibili sul medio-lungo periodo, tra cui:
- incremento del traffico sul sito web di riferimento;
- ottenimento di contatti in target;
- profilazione migliore relativamente alle proprie buyer personas;
- incremento del tasso di engagement grazie alle condivisioni degli utenti;
- raccolta e tracciamento dei contenuti attraverso un hashtag ufficiale.
Tutti questi obiettivi sono massimizzabili solo ed esclusivamente nel caso in cui venga utilizzata una piattaforma esterna ai Social. Infatti, utilizzare i social come piattaforma di svolgimento, permetterebbe una crescita temporanea, contestualizzata al solo svolgimento del concorso, mentre una piattaforma come Leevia è fondamentale per fare lead generation ed ottenere contatti da “coltivare” fino alla conversione da partecipanti a clienti fidelizzati.
Per approfondire leggi “Facebook contest, ecco perché non ti conviene“.
Gestione manifestazioni a premi: perché dovresti rivolgerti a degli esperti
Come abbiamo visto oggi, le manifestazioni a premi hanno un mondo intero alle spalle, richiedono diversi adempimenti normativi e possono permettere di raggiungere diverse tipologie di obiettivi.
Per organizzare una manifestazione a premi in linea con il tuo brand è necessario il consiglio di un esperto, che ti può guidare in tutte le fasi del concorso: dall’idea, all’organizzazione, agli adempimenti normativi, fino alla promozione dello stesso.